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Commento al can. 19

Can. 19 – Se su una determinata materia manca una espressa disposizione di legge sia universale sia particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana,…

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Commento al can. 20

Can. 20 – La legge posteriore abroga la precedente o deroga alla medesima, se lo indica espressamente, o è direttamente contraria a quella, oppure riordina integralmente tutta quanta la materia della legge precedente; la legge universale però non deroga affatto al diritto particolare o speciale, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto….

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Commento al can. 21

Can. 21 – Nel dubbio la revoca della legge preesistente non si presume, ma le leggi posteriori devono essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate, per quanto è possibile. Il canone stabilisce un principio fondamentale in materia di interpretazione e applicazione delle leggi, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra norme successive e…

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Commento al can. 22

Can. 22 – Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti. Il canone stabilisce un principio fondamentale di collegamento tra l’ordinamento canonico e quello civile, riconoscendo che, in…

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Commento al can. 14

Can. 14 – Le leggi, anche irritanti o inabilitanti, nel dubbio di diritto non urgono; nel dubbio di fatto invece gli Ordinari possono dispensare da esse, purché, se si tratta di dispensa riservata, venga solitamente concessa dall’autorità cui è riservata. Il canone fa riferimento a tutte le leggi canoniche, comprese quelle: irritanti (che dichiarano nulli…

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Commento al can. 13

Can. 13§1. Le leggi particolari non si presumono personali, ma territoriali, se non consta altrimenti. §2. I forestieri non sono obbligati: 1) alle leggi particolari del loro territorio fino a quando ne sono assenti, a meno che o la loro trasgressione rechi danno nel proprio territorio, o le leggi siano personali; 2) e neppure alle…

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Commento al can. 12

Can. 12§1. Alle leggi universali sono tenuti dovunque tutti coloro per i quali sono state date. §2. Dalle leggi universali invece, che non sono in vigore in un determinato territorio, sono esenti tutti quelli che si trovano attualmente in tale territorio. §3. Alle leggi fatte per un territorio peculiare sono sottoposti coloro per i quali…

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Commento al can. 11

Can. 11 – Alle leggi puramente ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, e che godono di sufficiente uso di ragione e, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto, hanno compiuto il settimo anno di età. Il can. 11 risponde alla domanda: chi è vincolato dalle leggi…

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Commento al can. 10

Can. 10 – Sono da ritenersi irritanti o inabilitanti solo quelle leggi con le quali si stabilisce espressamente che l’atto è nullo o la persona è inabile. Il canone introduce una regola chiara e prudente: solo ciò che è dichiarato espressamente nullo o inabile può essere considerato tale. Esso, in proposito, distingue tra due tipi…

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Commento al can. 9

Can. 9 – Le leggi riguardano le cose future, non le cose passate, a meno che non si disponga nominatamente in esse delle cose passate. Il canone esprime un principio basilare della legalità e della sicurezza normativa: la legge canonica, in generale, ha effetto solo per il futuro e non si applica retroattivamente. Questo significa…

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